STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
“Amici della Culla San Marco"
I) DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Nome e sede
Sotto la denominazione Amici della Culla San Marco è costituita una
associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
L’associazione ha sede a Bellinzona.
Art. 2 Scopo
L’Associazione Amici della Culla San Marco ha per scopo di:
· Adoperarsi a favore della Culla San Marco e dei bambini suoi ospiti come pure
del personale che vi opera;
· Promuovere progetti precisi e finalizzati che non vengano presi in considerazione da altre
fonti sussidiarie;
· Sostenere l’immagine della struttura Culla San Marco nella popolazione, mettendo in luce
le finalità primarie della Fondazione.
Art. 3 Natura
L’associazione é apartitica e aconfessionale.
II) I SOCI
Art. 4 Soci
I soci si distinguono in:
a) soci ordinari;
b) soci onorari.
Art. 5 Soci ordinari
Sono soci ordinari coloro che hanno chiesto di fare parte dell’associazione, sono stati
accettati dal comitato direttivo e hanno versato la tassa sociale.
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva. Come tessera vale la
ricevuta di pagamento della tassa sociale attuale.
I soci fondatori, secondo la lista allegata, assumono la qualifica di soci ordinari
senza ulteriori formalità.
Art. 6 Soci onorari
I soci ordinari o altre persone che si sono distinte per la loro attività
particolarmente meritoria e pluriennale a favore dell’associazione, su proposta
del comitato direttivo, possono venire nominati dall’assemblea generale soci
onorari.
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva. Non sono tenuti a versare la
quota sociale.
Art. 7 Ammissioni
L’ammissione all’associazione avviene presentando una richiesta al comitato direttivo,
il quale decide. In caso di accettazione l’aspirante socio è tenuto a versare la quota sociale. Dal momento del versamento egli diviene socio.
In caso di rifiuto è concesso al richiedente di ricorrere all’assemblea generale entro 15
giorni. Questa sente l’aspirante socio, poi decide a scrutinio segreto. La
decisione è definitiva.
Art. 8 Dimissioni
Le dimissioni dei soci vengono inoltrate per iscritto al comitato direttivo, fino, al più
tardi, a 15 giorni prima dell’assemblea generale ordinaria.
Art. 9 Espulsioni
Il comitato direttivo propone l’espulsione di un socio all’assemblea generale. Questa sente
l’espellendo, poi decide a scrutinio segreto. La decisione è definitiva.
Art. 10 Diritti dei soci
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva.
Essi partecipano a tutte le attività dell’associazione, in forme diverse a seconda
dei bisogni.
Art. 11 Doveri dei soci
I soci devono:
1. rispettare gli statuti;
2. adeguarsi alle decisioni del comitato direttivo;
3. partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall’associazione.
III) GLI ORGANI
Art. 12 Organi
Gli organi dell’associazione sono:
1. l’assemblea generale;
2. il comitato direttivo;
3. i revisori.
III/1) L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 13 L’assemblea generale
Il comitato direttivo convoca i soci in assemblea ordinaria una volta all’anno con almeno le
seguenti trattande:
· nomina del presidente del giorno;
· relazioni: sull’attività sociale in genere e sullo stato delle finanze;
· rapporto dei revisori;
· nomine statutarie (presidente, membri del comitato direttivo, revisori);
· eventuali.
Art. 14 Competenze dell’assemblea generale
1. approvazione del verbale dell’ultima assemblea generale;
2. nomina dei membri del comitato direttivo e dei revisori;
3. fissazione ogni anno delle quote sociali,
4. accoglimento delle relazioni: sull’attività sociale in genere e sull’attività
finanziaria;
5. modifica dello statuto;
6. nomina di soci onorari;
7. decisione su ogni altra questione per la quale lo statuto non dovesse prevedere
l’attribuzione di competenza ad uno specifico organo.
Art. 15 Convocazione e proposte
La convocazione avviene per iscritto o per posta elettronica almeno 20 giorni prima
della data fissata, a cura del comitato direttivo. Essa prevede una data ed un
luogo precisi e l’ordine del giorno.
Richieste di inserire ulteriori trattande devono essere inviate da parte dei soci al comitato
direttivo al più tardi 10 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea generale.
Art. 16 Validità dell’assemblea generale
L’assemblea generale è ritenuta valida se sono presenti almeno 10 soci.
Se non sono presenti almeno 10 soci l’assemblea è riconvocata mezz’ora più tardi ed é
ritenuta valida con qualsiasi numero di soci presenti.
Art. 17 Metodo di voto e validità delle decisioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti proponga un metodo diverso. Per le espulsioni di soci il voto si tiene a scrutinio segreto.
Le delibere assembleari sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il
presidente dell’assemblea.
Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei soci iscritti all’associazione.
Art. 18 Diritto di voto
Hanno diritto di voto all’assemblea tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è
possibile farsi rappresentare da un altro socio.
Art. 19 Assemblea straordinaria
L’assemblea generale può essere convocata:
· dal comitato direttivo di sua iniziativa;
· quando almeno un quinto dei soci iscritti ne fanno richiesta al comitato direttivo
presentando un ordine del giorno; in questo caso l’assemblea generale deve tenersi
entro un mese dall’inoltro dell’istanza.
III/2) IL COMITATO DIRETTIVO
Art. 20 Il comitato direttivo
Il comitato direttivo si compone di 3 o più membri, comprende: il presidente, il segretario,
il cassiere, i membri.
Il comitato direttivo viene eletto dall’assemblea generale.
I membri del comitato direttivo, per il primo periodo di nomina dalla costituzione
dell’associazione, restano in carica tre anni, in seguito restano in carica un
anno e sono rieleggibili.
Art. 21 Competenze del comitato direttivo
· pianificazione e direzione dell’attività dell’associazione;
· esecuzione delle spese richieste dalla gestione ordinaria e
amministrare il patrimonio sociale;
· ammissione di nuovi soci, riservata la facoltà di ricorso;
· accoglimento delle dimissioni di soci;
· proposta all’assemblea generale dell’espulsione di soci e la
nomina di soci onorari;
· convocazione dell’assemblea generale;
· delega di incarichi nel suo seno;
· emanazione di regolamenti e direttive interni;
· rappresentanza dell’associazione.
Art. 22 Il presidente
Il presidente dirige le sedute del comitato direttivo. Disbriga gli affari correnti, firma la
corrispondenza con il segretario, prende le decisioni urgenti e veglia sul buon
andamento della società.
In caso di parità di voti nel comitato direttivo, il presidente vota per ultimo una seconda
volta.
Art. 23 Il segretario
Il segretario redige il verbale delle assemblee, tiene a giorno l’elenco dei soci, sbriga la
corrispondenza, svolge le mansioni amministrative e tiene l’archivio.
Art. 24 Il cassiere
Il cassiere riceve i versamenti, provvede ai pagamenti autorizzati dalla direzione, esige le
tasse sociali, custodisce il denaro liquido, tiene la registrazione contabile e le relative
pezze giustificative, allestisce i conti e i bilanci annuali.
Art. 25 Firma sociale
Il comitato direttivo rappresenta la associazione di fronte a terzi con la firma collettiva
a due del presidente e del segretario; in caso di impedimento del presidente, con la
firma di un membro e del segretario.
Art. 26 Sedute
Il comitato direttivo di riunisce ogni qual volta lo ritiene necessario. Per essere valide
le decisioni alle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
III/3) I REVISORI
Art. 27 I Revisori
L’assemblea dei soci nomina uno o più revisori per l’esame dei conti.
I revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il cassiere mette a loro disposizione tutti i libri contabili, le pezze giustificative, i
titoli di credito, i certificati di deposito e permette il controllo della cassa,
dei conti bancari, del conto corrente postale, eccetera.
I revisori presentano il loro rapporto all’assemblea generale.
IV) FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28 Quota annuale, tasse e altre fonti d’entrata
I soci sono tenuti a versare all’associazione una quota annuale.
La quota annuale e le tasse vengono stabilite ogni anno dall’assemblea
generale.
Altre fonti d’entrata sono: il ricavo di spettacoli, le donazioni, i sussidi, i versamenti
di sponsor, gli interessi di capitali a risparmio, eccetera.
Art. 29 Responsabilità
L'associazione risponde esclusivamente con il capitale sociale per le obbligazioni nei
confronti dei terzi. E’ esclusa qualsiasi responsabilità patrimoniale dei soci.
V) DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 Modifiche dello statuto
Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei soci iscritti
all’associazione.
Art. 31 Ricorsi
Un socio che ritiene di essere ingiustamente danneggiato da una decisione del comitato
direttivo può ricorrere per iscritto all’assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato almeno 10 giorni prima dell’assemblea.
Art. 32 Scioglimento
Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria l’approvazione di 2/3 dei soci iscritti.
In caso di scioglimento l’assemblea decide a maggioranza circa la devoluzione dei
patrimonio.
Si da la priorità ad associazioni affini, altrimenti può essere versato in beneficenza o
rimborsato in parti uguali ai soci iscritti al momento dello scioglimento.
Art. 33
Approvazione ed entrata in vigore
Questo statuto è stato approvato dall’assemblea generale costitutiva il 21 ottobre 2008 ed
entra immediatamente in vigore.
Bellinzona, il
21 ottobre 2008.
Il/La Presidente: Il/La Segretaria:
Paolo Peduzzi Manuela Dazzi
Art. 1 Nome e sede
Sotto la denominazione Amici della Culla San Marco è costituita una
associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
L’associazione ha sede a Bellinzona.
Art. 2 Scopo
L’Associazione Amici della Culla San Marco ha per scopo di:
· Adoperarsi a favore della Culla San Marco e dei bambini suoi ospiti come pure
del personale che vi opera;
· Promuovere progetti precisi e finalizzati che non vengano presi in considerazione da altre
fonti sussidiarie;
· Sostenere l’immagine della struttura Culla San Marco nella popolazione, mettendo in luce
le finalità primarie della Fondazione.
Art. 3 Natura
L’associazione é apartitica e aconfessionale.
II) I SOCI
Art. 4 Soci
I soci si distinguono in:
a) soci ordinari;
b) soci onorari.
Art. 5 Soci ordinari
Sono soci ordinari coloro che hanno chiesto di fare parte dell’associazione, sono stati
accettati dal comitato direttivo e hanno versato la tassa sociale.
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva. Come tessera vale la
ricevuta di pagamento della tassa sociale attuale.
I soci fondatori, secondo la lista allegata, assumono la qualifica di soci ordinari
senza ulteriori formalità.
Art. 6 Soci onorari
I soci ordinari o altre persone che si sono distinte per la loro attività
particolarmente meritoria e pluriennale a favore dell’associazione, su proposta
del comitato direttivo, possono venire nominati dall’assemblea generale soci
onorari.
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva. Non sono tenuti a versare la
quota sociale.
Art. 7 Ammissioni
L’ammissione all’associazione avviene presentando una richiesta al comitato direttivo,
il quale decide. In caso di accettazione l’aspirante socio è tenuto a versare la quota sociale. Dal momento del versamento egli diviene socio.
In caso di rifiuto è concesso al richiedente di ricorrere all’assemblea generale entro 15
giorni. Questa sente l’aspirante socio, poi decide a scrutinio segreto. La
decisione è definitiva.
Art. 8 Dimissioni
Le dimissioni dei soci vengono inoltrate per iscritto al comitato direttivo, fino, al più
tardi, a 15 giorni prima dell’assemblea generale ordinaria.
Art. 9 Espulsioni
Il comitato direttivo propone l’espulsione di un socio all’assemblea generale. Questa sente
l’espellendo, poi decide a scrutinio segreto. La decisione è definitiva.
Art. 10 Diritti dei soci
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva.
Essi partecipano a tutte le attività dell’associazione, in forme diverse a seconda
dei bisogni.
Art. 11 Doveri dei soci
I soci devono:
1. rispettare gli statuti;
2. adeguarsi alle decisioni del comitato direttivo;
3. partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall’associazione.
III) GLI ORGANI
Art. 12 Organi
Gli organi dell’associazione sono:
1. l’assemblea generale;
2. il comitato direttivo;
3. i revisori.
III/1) L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 13 L’assemblea generale
Il comitato direttivo convoca i soci in assemblea ordinaria una volta all’anno con almeno le
seguenti trattande:
· nomina del presidente del giorno;
· relazioni: sull’attività sociale in genere e sullo stato delle finanze;
· rapporto dei revisori;
· nomine statutarie (presidente, membri del comitato direttivo, revisori);
· eventuali.
Art. 14 Competenze dell’assemblea generale
1. approvazione del verbale dell’ultima assemblea generale;
2. nomina dei membri del comitato direttivo e dei revisori;
3. fissazione ogni anno delle quote sociali,
4. accoglimento delle relazioni: sull’attività sociale in genere e sull’attività
finanziaria;
5. modifica dello statuto;
6. nomina di soci onorari;
7. decisione su ogni altra questione per la quale lo statuto non dovesse prevedere
l’attribuzione di competenza ad uno specifico organo.
Art. 15 Convocazione e proposte
La convocazione avviene per iscritto o per posta elettronica almeno 20 giorni prima
della data fissata, a cura del comitato direttivo. Essa prevede una data ed un
luogo precisi e l’ordine del giorno.
Richieste di inserire ulteriori trattande devono essere inviate da parte dei soci al comitato
direttivo al più tardi 10 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea generale.
Art. 16 Validità dell’assemblea generale
L’assemblea generale è ritenuta valida se sono presenti almeno 10 soci.
Se non sono presenti almeno 10 soci l’assemblea è riconvocata mezz’ora più tardi ed é
ritenuta valida con qualsiasi numero di soci presenti.
Art. 17 Metodo di voto e validità delle decisioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti proponga un metodo diverso. Per le espulsioni di soci il voto si tiene a scrutinio segreto.
Le delibere assembleari sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il
presidente dell’assemblea.
Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei soci iscritti all’associazione.
Art. 18 Diritto di voto
Hanno diritto di voto all’assemblea tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è
possibile farsi rappresentare da un altro socio.
Art. 19 Assemblea straordinaria
L’assemblea generale può essere convocata:
· dal comitato direttivo di sua iniziativa;
· quando almeno un quinto dei soci iscritti ne fanno richiesta al comitato direttivo
presentando un ordine del giorno; in questo caso l’assemblea generale deve tenersi
entro un mese dall’inoltro dell’istanza.
III/2) IL COMITATO DIRETTIVO
Art. 20 Il comitato direttivo
Il comitato direttivo si compone di 3 o più membri, comprende: il presidente, il segretario,
il cassiere, i membri.
Il comitato direttivo viene eletto dall’assemblea generale.
I membri del comitato direttivo, per il primo periodo di nomina dalla costituzione
dell’associazione, restano in carica tre anni, in seguito restano in carica un
anno e sono rieleggibili.
Art. 21 Competenze del comitato direttivo
· pianificazione e direzione dell’attività dell’associazione;
· esecuzione delle spese richieste dalla gestione ordinaria e
amministrare il patrimonio sociale;
· ammissione di nuovi soci, riservata la facoltà di ricorso;
· accoglimento delle dimissioni di soci;
· proposta all’assemblea generale dell’espulsione di soci e la
nomina di soci onorari;
· convocazione dell’assemblea generale;
· delega di incarichi nel suo seno;
· emanazione di regolamenti e direttive interni;
· rappresentanza dell’associazione.
Art. 22 Il presidente
Il presidente dirige le sedute del comitato direttivo. Disbriga gli affari correnti, firma la
corrispondenza con il segretario, prende le decisioni urgenti e veglia sul buon
andamento della società.
In caso di parità di voti nel comitato direttivo, il presidente vota per ultimo una seconda
volta.
Art. 23 Il segretario
Il segretario redige il verbale delle assemblee, tiene a giorno l’elenco dei soci, sbriga la
corrispondenza, svolge le mansioni amministrative e tiene l’archivio.
Art. 24 Il cassiere
Il cassiere riceve i versamenti, provvede ai pagamenti autorizzati dalla direzione, esige le
tasse sociali, custodisce il denaro liquido, tiene la registrazione contabile e le relative
pezze giustificative, allestisce i conti e i bilanci annuali.
Art. 25 Firma sociale
Il comitato direttivo rappresenta la associazione di fronte a terzi con la firma collettiva
a due del presidente e del segretario; in caso di impedimento del presidente, con la
firma di un membro e del segretario.
Art. 26 Sedute
Il comitato direttivo di riunisce ogni qual volta lo ritiene necessario. Per essere valide
le decisioni alle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
III/3) I REVISORI
Art. 27 I Revisori
L’assemblea dei soci nomina uno o più revisori per l’esame dei conti.
I revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il cassiere mette a loro disposizione tutti i libri contabili, le pezze giustificative, i
titoli di credito, i certificati di deposito e permette il controllo della cassa,
dei conti bancari, del conto corrente postale, eccetera.
I revisori presentano il loro rapporto all’assemblea generale.
IV) FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28 Quota annuale, tasse e altre fonti d’entrata
I soci sono tenuti a versare all’associazione una quota annuale.
La quota annuale e le tasse vengono stabilite ogni anno dall’assemblea
generale.
Altre fonti d’entrata sono: il ricavo di spettacoli, le donazioni, i sussidi, i versamenti
di sponsor, gli interessi di capitali a risparmio, eccetera.
Art. 29 Responsabilità
L'associazione risponde esclusivamente con il capitale sociale per le obbligazioni nei
confronti dei terzi. E’ esclusa qualsiasi responsabilità patrimoniale dei soci.
V) DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 Modifiche dello statuto
Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei soci iscritti
all’associazione.
Art. 31 Ricorsi
Un socio che ritiene di essere ingiustamente danneggiato da una decisione del comitato
direttivo può ricorrere per iscritto all’assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato almeno 10 giorni prima dell’assemblea.
Art. 32 Scioglimento
Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria l’approvazione di 2/3 dei soci iscritti.
In caso di scioglimento l’assemblea decide a maggioranza circa la devoluzione dei
patrimonio.
Si da la priorità ad associazioni affini, altrimenti può essere versato in beneficenza o
rimborsato in parti uguali ai soci iscritti al momento dello scioglimento.
Art. 33
Approvazione ed entrata in vigore
Questo statuto è stato approvato dall’assemblea generale costitutiva il 21 ottobre 2008 ed
entra immediatamente in vigore.
Bellinzona, il
21 ottobre 2008.
Il/La Presidente: Il/La Segretaria:
Paolo Peduzzi Manuela Dazzi